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Perdite su azioni: come funzionano dal punto di vista fiscale
28 aprile 2026
Con l'avvicinarsi del periodo delle dichiarazioni dei redditi, torna in primo piano la questione del trattamento delle perdite legate agli investimenti azionari. In questo articolo esaminiamo i principi generali che regolano la contabilizzazione delle eventuali perdite legate a tali investimenti, per aiutarvi a prevederne meglio l'impatto e ad affrontare la dichiarazione dei redditi con maggiore serenità.
Le informazioni riportate di seguito sono di carattere generale e vengono fornite a titolo puramente informativo; non costituiscono in alcun caso una consulenza fiscale o legale, una raccomandazione personalizzata o un invito a dichiarare una perdita. Spetta a ciascun investitore consultare un professionista per ottenere un parere adeguato alla propria situazione e ai propri investimenti prima di prendere qualsiasi decisione o presentare una dichiarazione fiscale. Raizers non può essere ritenuta responsabile per l'utilizzo di tali informazioni.
Le minusvalenze latenti, ovvero quelle non ancora effettivamente realizzate, non possono essere oggetto di detrazioni o imputazioni.
Le perdite in conto capitale definitivamente accertate (minusvalenze definitive) possono essere imputate a redditi della stessa natura, ovvero alle plusvalenze su titoli mobiliari. Spetta a ciascun investitore verificare se nella propria situazione sia possibile accertare una minusvalenza definitiva.
Sono interessate solo le perdite riscontrate nei seguenti casi:
Le perdite realizzate in un PEA non sono fiscalmente deducibili.
La quota imputabile è limitata al prezzo di acquisto delle azioni, al netto, se del caso, delle agevolazioni fiscali di cui hanno beneficiato (ad es. la riduzione IR-PME, nota come «riduzione Madelin»).
Se avete beneficiato di una riduzione IR-PME, nota come «riduzione Madelin»
La riduzione Madelin non viene messa in discussione in caso di annullamento involontario delle azioni, in caso di cessione delle azioni nell'ambito di procedure concorsuali, in caso di rimborso del conferimento a seguito di liquidazione giudiziaria della società, oppure in caso di cessione e reinvestimento del prezzo di cessione alle condizioni stabilite nel Codice Generale delle Imposte.
Negli altri casi, se la cessione delle azioni avviene prima della scadenza del termine di 5 anni previsto per beneficiare della riduzione Madelin, la perdita imputabile è limitata al prezzo di acquisto delle azioni, al netto della riduzione d’imposta ricevuta. L’importo della riduzione d’imposta ricevuta deve essere calcolato e dichiarato nella casella 8TF della dichiarazione n. 2042-C.
La perdita definitiva è imputabile a:
| Campi interessati nella dichiarazione 2042-C | Campi interessati nella dichiarazione 2074 | |
| Per l'imputazione alle plusvalenze della stessa natura dell'anno N* | Casella 3 VG | Casella 5
Caselle da 9 a 12 Casella 524 in caso di annullamento delle azioni (+ documenti giustificativi in allegato) |
| Per il riporto dell'eccedenza tra N+1 e N+10 | Casella 3VH | Casella 10 |
*Dove l'anno N è l'anno della cessione o dell'annullamento delle azioni
(i) il calcolo effettuato per determinare l'eventuale minusvalenza;
(ii) una prova della pubblicazione delle sentenze (copia di un estratto delle sentenze o di uno degli atti che ne garantiscono la pubblicazione); e
(iii) una copia di un documento che attesti il numero di azioni detenute alla data della sentenza.
Una perdita derivante dalla cessione di azioni dovrà essere indicata nella casella AN della dichiarazione IFU, mentre una perdita derivante dall'annullamento di azioni non dovrà essere dichiarata nell'IFU.
In linea generale, le azioni detenute da un investitore che sia una persona giuridica soggetta all'imposta sul reddito delle società (IS) sono classificate come titoli di investimento. Se, tuttavia, sono state iscritte come titoli di partecipazione, si applica un regime fiscale specifico. Spetta a ciascun investitore verificare se nella propria situazione sia possibile rilevare una minusvalenza definitiva.
Ogni anno, il valore di inventario delle azioni (valore al 31/12) deve essere confrontato con il loro valore originario (prezzo di acquisto). Se il valore di inventario è inferiore al valore originario, la perdita viene considerata come una minusvalenza latente, fiscalmente deducibile.
La società può quindi iscrivere un accantonamento per svalutazione, che riflette la perdita di valore, senza che sia necessario alcun adeguamento extra-contabile.
Una perdita diventa definitiva al momento della cessione o dell'annullamento delle azioni (minusvalenza definitiva). Se era stato iscritto un accantonamento per svalutazione, questo deve essere ripristinato.
La minusvalenza definitiva deve essere contabilizzata come costo, senza alcuna rettifica extra-contabile.
Una perdita derivante dalla cessione di azioni dovrà essere indicata nella casella AN della dichiarazione IFU, mentre una perdita derivante dall'annullamento di azioni non dovrà essere dichiarata nell'IFU.
Potrebbero applicarsi norme specifiche qualora abbiate beneficiato di un differimento d'imposta ai sensi dell'articolo 150-0 B ter del Codice generale delle imposte.
Se le azioni sono classificate come titoli di partecipazione, le minusvalenze latenti (perdite non definitive) non sono fiscalmente deducibili. Esse danno luogo a un accantonamento contabile che viene neutralizzato da una rettifica extra-contabile. I ripristini di tali accantonamenti non sono imponibili.
Le minusvalenze definitive non sono fiscalmente deducibili. Vengono registrate contabilmente e devono essere rettificate extra-contabilmente.
Se desiderate essere informati su tutte le operazioni attualmente in corso di finanziamento su Raizers, vi preghiamo di compilare le seguenti informazioni:
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